ORDINANZA SINDACALE 02_2021
È CONSENTITA LA SOLA COMBUSTIONE DI SOLI RESIDUI COLTURALI IN PICCOLI CUMULI E DEVE ESSERE EFFETTUATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE AVENDO CURA DI ISOLARE LA ZONA DI COMBUSTIONE E DI LIMITARE L’ALTEZZA E IL FRONTE DELL’ABBRUCIAMENTO.
DURANTE TUTTE LE FASI DELL’ATTIVITÀ E FINO ALL’AVVENUTO SPEGNIMENTO DEL FUOCO DEVE ESSERE ASSICURATA COSTANTE VIGILANZA DA PARTE DEL PRODUTTORE O DEL CONDUTTORE DEL FONDO O DI PERSONA DI SUA FIDUCIA ED È VIETATO ABBANDONARE LA ZONA FINO ALLA COMPLETA ESTINZIONE DI FOCOLAI E BRACI;
LA COMBUSTIONE DEVE AVVENIRE AD ALMENO 50 METRI DA EDIFICI DI TERZI E NON DEVE ARRECARE DISTURBO CONSEGUENTE A DISPERSIONE DI FUMO O RICADUTA DI FULIGGINE;
L’ OPERA DI COMBUSTIONE DEVE SVOLGERSI NELLE GIORNATE PRIVE DI VENTO, PREFERIBILMENTE UMIDE, DALI’ALBA AL TRAMONTO.
LA ZONA SU CUI SI ESEGUE L’ABBRUCIAMENTO DEVE ESSERE CIRCOSCRITTA ED ISOLATA CON MEZZI EFFICACI AD EVITARE IL PROPAGARSI DEL FUOCO, IN PARTICOLARE DEVE REALIZZARSI UNA FASCIA PRIVA DI RESIDUI VEGETALI NON INFERIORE A 5 (CINQUE) METRI.
QUALORA NEL CORSO DELLA COMBUSTIONE SOPRAVVENGA VENTO O ALTRE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ CHE POSSANO FACILITARE LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME O SITUAZIONI DI PERICOLO, IL FUOCO DOVRÀ ESSERE IMMEDIATAMENTE SPENTO.
NELLE AREE AGRICOLE ADIACENTI AI BOSCHI O UBICATE AD UNA DISTANZA INFERIORE A 100 METRI DAGLI STESSI, GLI INTERESSATI DEVONO REALIZZARE UNA FASCIA PARAFUOCO PRIVA DI RESIDUI VEGETALI DI LARGHEZZA NON INFERIORE A 5 METRI.
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATA LA COMBUSTIONE DI MATERIALI O SOSTANZE DIVERSI DAGLI SCARTI VEGETALI.
E' FATTO OBBLIGO DI RISPETTARE OGNI ALTRA DISPOSIZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MERITO A QUANTO DISCIPLINATO NELLA PRESENTE ORDINANZA, OVVERO ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19
QUALORA VENGA EMANATO DALLA REGIONE PIEMONTE IL DECRETO PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITÀ DI INCENDI BOSCHIVI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA L.R. 15/2018 LA PRESENTE VIENE AUTOMATICAMENTE SOSPESA PER IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ.